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Associazione Italiani de la Côte

1. Denominazione, forma giuridica: L'Association Italiani de la Côte è un'Associazione organizzata ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. Ha una vocazione senza scopo di lucro e di interesse pubblico.


2. Sede: L'Associazione ha la sua sede a Nyon. La sua attività si estende alla Côte Vaudoise.


3. Durata: La sua durata è illimitata.


4. Obiettivi: L'associazione Italiani de la Côte si propone in particolare di: - favorire l'incontro tra le persone - valorizzare le conoscenze, le competenze e l'esperienza di ciascuno - discutere temi legati alla migrazione - diffondere informazioni dal Consolato di origine ai connazionali - organizzare vari progetti ed eventi - dare aiuto alle persone in difficoltà

Per raggiungere questo obiettivo l'Associazione: - Organizza incontri periodici, aperti a tutti - Fornisce sostegno alla vita sociale regionale in tutte le sue forme - Si allea con qualsiasi altra organizzazione, associazione o altro con scopi simili


5. Membri: Qualsiasi persona fisica o giuridica che accetta il presente statuto può essere membro dell'Associazione, previa ammissione da parte dell'Assemblea Generale (di seguito AG). L'adesione avviene oralmente o per iscritto. I soci dell'Associazione non sono personalmente responsabili degli impegni finanziari assunti dall'Associazione.


6. Risorse: Tutti i membri dell'Associazione sono tenuti a versare una quota annuale. Le risorse dell'associazione provengono dai contributi dei membri, dai profitti degli eventi, dai sussidi e da altre entrate varie.


7. Ammissione ed esclusione: L'ammissione e l'esclusione di un socio dall'Associazione è di competenza del Comitato. È possibile presentare ricorso all'AG.


8. Dimissioni: Ogni socio che desideri dimettersi dall'Associazione dovrà farlo per iscritto almeno un mese prima.


9. Organi: Gli organi dell'Associazione sono: - l'Assemblea Generale - il Comitato - i Revisori dei Conti


10. Assemblea Generale:

10.1 L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione ed è costituita dall'assemblea di tutti i soci presenti. Le persone giuridiche possono essere rappresentate da uno dei loro membri.


10.2 La convocazione avviene almeno 10 giorni prima per iscritto. Si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno. Si riunisce in sessione straordinaria ogniqualvolta il comitato lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta 1/5 dei suoi componenti.


10.3 Votazioni: Le decisioni dell'AG sono prese a maggioranza semplice dei suoi membri presenti, fatto salvo l'articolo 12 del presente statuto. Il presidente vota solo in caso di parità. La votazione avviene normalmente per alzata di mano, a meno che 1/10 dei soci presenti non richieda lo scrutinio segreto.


10.4 Compiti: - determinazione delle azioni da intraprendere per raggiungere l'obiettivo fissato dall'articolo 4 del presente statuto; - elezione del comitato, elezione del presidente del comitato - elezione di 2 revisori dei conti che non possono farne parte; commissione; - discussione e votazione del resoconto delle attività; - discussione e votazione della relazione del tesoriere; - discussione e votazione della relazione dei revisori dei conti; - determinazione dell'importo dei contributi; dei membri.


10.5 Le Assemblee Generali formano oggetto di verbale.


11. Il comitato:

11.1 Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione. È eletto per un anno. È composto da almeno 5 membri, vale a dire il presidente, il tesoriere, il segretario ed altri membri. Le cariche di presidente, segretario e tesoriere non sono cumulabili tra loro. Il comitato può nominare un ufficio incaricato di preparare le decisioni da adottare.


11.2 Il comitato si riunisce con la frequenza necessaria per garantire il buon funzionamento dell'Associazione. - dà esecuzione alle decisioni dell'AG; - convoca l'AG e ne fissa l'ordine del giorno; - rappresenta l'Associazione, normalmente tramite il presidente; - risolve le controversie che possono sorgere tra i soci dell' Associazione; consenso; se è necessaria una votazione, la decisione deve essere presa a maggioranza semplice dei membri presenti.


11.3 Revisione dello statuto La revisione totale o parziale del presente statuto potrà avvenire in qualsiasi momento su iniziativa del comitato o su richiesta di 1/5 dei membri. Tuttavia, essa potrà essere decisa solo se inserita all'ordine del giorno dell'Assemblea generale e sarà valida solo se accettata da 2/3 dei membri presenti.


12. Scioglimento: Lo scioglimento è pronunciato dall'Assemblea Generale con una maggioranza di 2/3. In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio viene versato all'organizzazione che più si avvicina allo scopo di cui all'articolo 4 del presente statuto.


13. Generale: Tutto ciò che non figura nel presente statuto è regolato dal Codice civile svizzero nel suo capitolo II, articoli da 60 a 79.

Statuti adottati dall'Assemblea Generale

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